Il Testo Unico sulla Sicurezza, il D. Lgs. 81/08, a cui vanno aggiunte le modifiche riportate dal D. Lgs. 106/09, prevede, tra le varie tipologie di visite mediche, anche le visite mediche di fine rapporto.
L’art.41, comma 2 del Decreto 81/08, tra le varie forme di visita medica ha inserito anche questa ultima visita, che avviene proprio alla fine del rapporto di lavoro tra il dipendente e l’impresa in cui ha svolto la propria attività lavorativa. Il legislatore ha deciso di inserire la visita medica di fine rapporto perché ha ritenuto opportuno valutare le condizioni fisiche e psichiche del lavoratore dopo tutto il periodo che lo ha visto impegnato in diverse mansioni. Questa attenzione è orientata alla verifica della presenza di danni alla salute derivati dall’attività lavorativa.
Il medico competente ha così il compito di verificare, attraverso tutta una serie completa di analisi fisiche e di laboratorio, la condizione di salute del lavoratore. Questi esami devo comprendere tutte le verifiche necessarie a evidenziare la presenza o meno di un qualsiasi danno alla salute del lavoratore, che possa essere riferito allo svolgimento della mansione lavorativa.
Questo aspetto delle visite mediche di fine rapporto è molto importante perché la verifica di eventuali nessi tra danni alla salute e mansioni lavorative permette, alla medicina del lavoro, di fare passi avanti e di predisporre, per il futuro, nuovi e più efficaci sistemi di prevenzione, al fine di innalzare sia la qualità del lavoro sia i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La legge, tra le altre cose, specifica poi che la visita medica di fine rapporto non può essere utilizzata per accertare lo stato di gravidanza di una lavoratrice. Inoltre, nel caso in cui il lavoratore oggetto della visita sia stato esposto ad un rischio chimico la visita medica di fine rapporto è obbligatoria. Inoltre, il medico competente ha l’obbligo di inviare la sua cartella sanitaria individuale e di rischio alla sede centrale dell’istituto ISPELS a Roma.