Le visite mediche sono uno degli aspetti più importanti dell’attività di sorveglianza sanitaria di un luogo di lavoro da parte del medico competente. Queste visite, che possono essere di diverso tipo ed essere svolte in diversi momenti della vita lavorativa del dipendente, sono obbligatorie e sono espressamente previste e normate dal Testo Unico sulla Sicurezza, il D. Lgs. 81/08 e dal D. Lgs. 106/09.
Le visite mediche fuori orario di lavoro non sono previste dalla legislazione italiana, la quale ammette esclusivamente visite mediche durante l’orario di lavoro del dipendente in questione.
Questo aspetto è molto importante e fa riferimento ad un principio che il testo Unico sulla Sicurezza ha voluto sottolineare con forza e cioè il fatto che le visite mediche non devono, in alcun modo, diventare o rappresentare un onere per il lavoratore. Per questo motivo, le visite mediche fuori orario di lavoro non posso essere effettuate, poiché diventerebbe un aggravio di tempo per il singolo lavoratore.
Nello specifico, nel Decreto 81 è il Capo III, chiamato “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione I ” Misure di tutela e obblighi”, all’art. 15 “Misure generali di tutele”, comma 2 che stabilisce che le visite mediche fuori orario non sono ammesse perché queste diventerebbero motivo di aggravio sia economico sia di tempo per il lavoratore dell’impresa.
Per questo motivo il datore di lavoro e il medico competente, in ottemperanza con la legge e in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, che si occupa delle visite, devono fare in modo di organizzare le visite mediche durante l’orario di lavoro che normalmente il lavoratore segue, così da non risultare come un’attività extra rispetto a quella lavorativa.
Al lavoratore, inoltre, non può essere chiesto di infrangere tale regola chiedendogli di svolgere le visite in luoghi non idonei e in orari non consoni, anche se fosse lo stesso datore di lavoro a chiedergli questa cosa.